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22/01/2010

L’Ufficio fiscale non può snobbare l’istituto dell’autotutela

Altrimenti, se lo fa e poi il contribuente ha ragione, paga pure i danni per le vessazioni subite.

L’Amministrazione Finanziaria deve risarcire il cittadino dei danni subiti per il mancato o per il ritardato annullamento in autotutela dell'atto impositivo illegittimo.

Senza il mancato rispetto dell’istituto fiscale dell’autotutela, infatti, il contribuente è costretto a presentare ricorso contro l'Amministrazione finanziaria e a sopportarne le relative spese legali.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 698 del 19.01.2009.

A seguito di mancato ottenimento dell’autotutela il contribuente aveva presentato ricorso l’Agenzia delle Entrate (della relativa località).

Dopo avere vinto tale gravame, non si è fermato, e, quindi, ha presentato ricorso al giudice di Pace (di competenza).

Ebbene tale giudice ha condannato il fisco al rimborso delle spese (circa 700 euro), dando ragione al cittadino.

Tale conclusione è poi stata confermata dalla suprema corte di Cassazione.

I giudici supremi, nelle motivazioni, hanno, infatti, inserito che il contribuente può fare causa per ottenere il risarcimento del danno direttamente all'ufficio periferico delle imposte che ha ignorato la sua richiesta di annullamento dell'atto impositivo.

FONTE: Ilcommercialistatelematico

 

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